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D.M. 30/11/2001

DECRETO MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 30 NOVEMBRE 2001

(GU n. 2 del 3-1-2002- Suppl. Ordinario n. 4)

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai "Grandi Progetti" di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del Decreto- Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2000 del "settore turistico-alberghiero" – 9° bando di attuazione

Il Direttore Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese

-Visto l'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

- Visto l'art. 5, comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

- Visto l'art. 9, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della Legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

- Visto il Decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta Legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonché di due graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti";

- Visto il Decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese;

- Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato regolamento che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle attività produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;

- Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900026 del 17 gennaio 2001;

-Visti i decreti ministeriali del 21 dicembre 2000 e del 21 marzo 2001 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000;

-Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata Legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord;

- Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;

- Viste le delibere del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 e del 4 agosto 2000, n. 84, che destinano una quota di 3.144,43 miliardi di lire relative alle aree depresse per il periodo 2000-2002 al finanziamento dei bandi della Legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 601 miliardi alle restanti regioni e province autonome del centro-nord, di cui 90,7 da ripartire tra le regioni Umbria e Marche;

-Viste le note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e n. 31002 del 19 dicembre 2000 della regione Umbria con le quali vengono comunicati i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di lire secondo i quali alla regione Marche vengono destinati 38,82 miliardi, pari al 42,8%, ed alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari al 57,2%;

- Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 2000 che, dei suddetti 2.543,43 miliardi, ha assegnato in via programmatica al bando "turismo" del 2000 1000 miliardi di lire (di cui, dei suddetti 90,7 miliardi, 10,74 alla regione Marche e 14,36 alla regione Umbria) e, di questi ultimi, ha destinato 130 miliardi di lire, pari al 13% delle risorse complessivamente disponibili, alle graduatorie dei "grandi progetti", ripartendo le restanti risorse tra le regioni, secondo le misure fissate dal CIPE con la predetta delibera del 15 febbraio 2000, come segue (importi in miliardi di lire): regioni risorse Piemonte 26,22 Valle d'Aosta 0,89 Lombardia 14,87 Provincia Autonoma di Bolzano 1,54 Provincia Autonoma di Trento 0,76 Veneto 14,37 Friuli Venezia Giulia 4,33 Liguria 12,65 Emilia Romagna 4,57 Toscana 20,40 Umbria 22,31 Marche 17,03 Lazio 26,35 Grandi progetti centro-nord 24,85 Abruzzo 30,33 Molise 18,23 Campania 168,33 Puglia 115,41 Basilicata 31,32 Calabria 86,77 Sicilia 168,89 Sardegna 84,45 Grandi progetti obiettivo 1 105,15

- Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della Legge n.488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa Legge, corrispondenti, quindi, a 1,0 miliardi di lire;

- Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 febbraio 2001 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000, nonchè la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato: tipo di graduatoria speciale misura delle risorse disponibili per la graduatoria speciale Piemonte Attività 50% Valle d'Aosta Nessuna - - Lombardia Attività 50% Provincia Autonoma di Bolzano Nessuna - - Provincia Autonoma di Trento Nessuna - - Veneto Attività 40% Friuli Venezia Giulia Nessuna - - Liguria Attività 30% Emilia Romagna Nessuna - - Toscana Area 15% Umbria Nessuna -- Marche Area 20% Lazio Nessuna -- Abruzzo Nessuna -- Molise Nessuna -- Campania Nessuna -- Puglia Attività 50% Basilicata Area 30% Calabria Area 50% Sicilia Attività 50% Sardegna Area 50%

- Vista la convenzione stipulata il 22 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive - D.G.C.I.I. e la regione Campania - A.G.C.S.P.A.S.T. concernente le modalità per l'utilizzo delle risorse del P.O.R. 2000-2006 (Asse IV, misura 4.5, azione A) della stessa regione Campania attraverso i bandi della Legge 488/92 e, in particolare, le modalità relative al bando del 2000;

- Considerato che la detta convenzione prevede altresì che per il bando del 2000 della Legge 488/92 vengano utilizzate le risorse individuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4007 del 29.8.2001, pari a 100 miliardi di lire;

-Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000, le seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire): regioni graduatorie speciali graduatorie ordinarie Piemonte 13,0969 13,0969 Valle d'Aosta 0,0000 0,8891 Lombardia 7,4276 7,4276 Provincia Autonoma di Bolzano 0,0000 1,5385 Puglia 57,6473 57,6473 Provincia Autonoma di Trento 0,0000 0,7592 Veneto 5,7423 8,6134 Friuli Venezia Giulia 0,0000 4,3257 Liguria 3,7912 8,8461 Emilia Romagna 0,0000 4,5654 Toscana 3,0569 17,3227 Umbria 0,0000 22,2877 Marche 3,4006 13,6024 Lazio 0,0000 26,3237 Abruzzo 0,0000 30,2997 Molise 0,0000 18,2118 Campania 0,0000 268,1617 Basilicata 9,3866 21,9021 Calabria 43,3416 43,3416 Sicilia 84,3556 84,3556 Sardegna 42,1828 42,1828 (1) compresi 100,00 miliardi del P.O.R. 2000-2006 e 24,8252 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni del centronord e delle province autonome di Bolzano e Trento e 105,0444 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni dell'obiettivo 1;

-Visto il Decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale il termine finale di invio al Ministero delle attività produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del "settore turistico-alberghiero" per l'anno 2000 è stato prorogato al 26 ottobre 2001;

-Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto l'art. 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: Decreta

Art. 1

1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2000 (9°) del "settore turisticoalberghiero", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/32 al presente Decreto. Negli allegati n. 2/33 e n. 2/34 sono riportate le graduatorie dello stesso bando relative ai "grandi progetti".

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse è inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

Art. 2

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata Legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonchè del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.

Art. 3 1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi del punto 11.1 della Circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e dell'art. 6, comma 8 del regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalità, le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente Decreto, mantenendo valide, ai soli fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda stessa, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con Decreto del Ministro delle attività produttive. Le predette modalità di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della Circolare n. 900516 del 13.12.2000.

 

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